
Provvedimenti volti a ridurre l'inquinamento atmosferico
L'ordinanza sindacale n. 723 del 30/09/2020 ordina:
A) nell'area del centro abitato di Forlì come da planimetria allegato 2 del presente provvedimento dal 01/10/2020 fino al 10/01/2021, compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:
1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);
2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 98/69/CE B o successive);
3) con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B o successive);
4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).
Il provvedimento (punto A limitazioni da lunedì a venerdì) non si attua nelle giornate festive di martedì 08/12/2020, venerdì 25/12/2020, venerdì 01/01/2021 e mercoledì 06/01/2021
B) Nell'area del centro abitato di Forlì come da planimetria allegato 2 del presente
provvedimento nei periodi dal 01/10/2020 al 10/01/2021 nella fascia oraria dalle 8.30 alle
18.30, nelle seguenti domeniche ecologiche: domenica 4 ottobre 2020, domenica 11
ottobre 2020, domenica 8 novembre 2020, domenica 15 novembre 2020, divieto di
circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:
1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive
91/542, 94/12 o successive);
2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 4 o successive
(conformi direttiva 98/69/CE B o successive);
3) con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4
(conformi direttive 98/69/CE B o successive);
4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e
successive).
Ordina inoltre
Dal 01/10/2020 al 31/03/2021 in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari
comunque classificate, dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa
energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato,
altro):
- nei generatori di calore di cui all’art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell’Ambiente 7
novembre 2017 n. 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e
delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a
biomasse combustibili solide, dotati di classe di qualità inferiore a 3 stelle, così come
specificata nell’Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato;
- nei focolari o camini aperti o che possono funzionare aperti.
Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto obbligo di utilizzare materiale che sia
stato certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1
della norma UNI EN ISO 17855-2 2014.
Si conferma che in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque
classificate, è vietato installare dal 1 gennaio 2020 generatori di calore funzionanti a
biomasse combustibili solide (rif. DM 186/17 - art. 1 comma 3), dotati di classe di qualità
inferiore alle 4 stelle (rif. DM 186/17 - Allegato 1, punto 1, Tabella 1).
Ordinanza sindacale n. 723 del 30/09/2020
Mappa blocco del traffico
Veicoli non soggetti ai provvedimenti
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